Grazie alle convenzioni con i tecnici altamente specializzati, ti assistiamo nel risarcimento.
Ti consentiamo di ottenere tutela anche nel caso in cui tu sia vittima di un pirata della strada o il veicolo della controparte sia sprovvisto di assicurazione, ricorrendo in tali circostanze al
IL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è un organismo costituito a tutela di tutti i danneggiati che rimangono coinvolti in incidenti stradali inconsueti, come quelli causati da veicoli:
- Non identificati (es. incidente causato dai cosiddetti pirati della strada)
- Non assicurati, ovvero tutti quei veicoli che – contro la legge – circolano senza alcuna copertura assicurativa
- Circolanti contro la volontà del proprietario o a sua insaputa (es. il caso di un ladro che ruba un’auto causando poi un’incidente)
- Coperti da una Compagnia assicurativa in fase di fallimento o liquidazione
- Veicoli esteri la cui targa non sia più valida.
In questi casi, il Fondo Vittime della Strada è obbligato a risarcire i danni di propria competenza, ovvero oltre la franchigia di € 500,00 e fino al limite del massimale di legge che, dall'11 giugno 2017, è pari a € 6.070.000,00, per i danni alle persone, ed €1.220.000,00, nel caso di danni alle cose.
Con il termine ''malasanità'' si intende una carenza generica della prestazione dei servizi medici professionali che causa un danno al paziente; in virtù del possibile errore medico bisogna precisare che ogni professionista, pronto soccorso, ospedale, clinica pubblica o privata, dentista, è tenuto per legge a sottoscrivere una specifica assicurazione a riguardo.
Purtroppo, sono molto frequenti i casi di danni subiti, causa fatto colposo di un professionista o di una struttura medico-sanitaria.
Marsh, multinazionale del settore dell’intermediazione assicurativa e della gestione dei rischi, ha condotto una ricerca che evidenzia come mediamente si verifichino 3 errori medici accertati ogni 1.000 ricoveri.
L’1% dei pazienti ospedalieri diventa vittima di malasanità.
Nell’82% dei casi, il danno causato riguarda lesioni; i casi di decesso sono il 9% del totale:
- errori chirurgici 35%
- errori terapeutici e diagnostici 20%
- infezioni 5%
- errori da procedure invasive 4%
- cadute di pazienti e visitatori 9%.
Il fenomeno riguarda sia la sanità pubblica, sia quella privata; sia le strutture ospedaliere, sia i singoli professionisti medico-sanitari.
Il nostro team è composto da professionisti in grado di tutelarti sotto ogni punto di vista: dalla valutazione medico-legale preventiva fino alla strategia da adottare per riuscire a ottenere il risarcimento danni da errore medico.
Contattandoci, avrai la possibilità di fissare un appuntamento personale e SENZA IMPEGNO con un nostro professionista, presso la nostra sede più vicina.
Durante l'incontro sarà possibile esporre il proprio caso ad un consulente legale, che ne valuterà la procedibilità giuridica.
Verificati i presupposti, viene fissato il colloquio "tecnico" con il Medico-legale, per constatare l'effettiva sussistenza di profili di responsabilità medico-sanitaria concretamente risarcibili e quantificare il danno.
Il Medico-legale valuta approfonditamente il dossier clinico dell'assistito e, se necessario, prescrive ulteriori esami clinici, utili a sostenere l'azione legale.
In caso di parere positivo dello specialista medico-legale, sarà promosso un tentativo di conciliazione stragiudiziale nei confronti del medico o della struttura sanitaria coinvolta, allo scopo di addivenire ad un accordo transattivo che assicuri ai propri assistiti il giusto risarcimento nel più breve tempo possibile.
In questo senso, va sottolineato come,
In caso di assenza di un proprio dipendente a causa di un sinistro imputabile ad un terzo responsabile, il datore di lavoro può infatti recuperare, rivalendosi nei confronti di quest’ultimo, il danno economico sopportato in conseguenza del mancato utilizzo della prestazione lavorativa.
Non tutti lo sanno però. O non tutti sono a conoscenza delle procedure da mettere in atto per ottenere la liquidazione. Risulta infatti, da una recente indagine eseguita su un campione di imprese, che circa l’80% di esse non esercita l’azione di rivalsa in caso di assenza di dipendenti per fatti imputabili a terzi.
Una perdita complessiva quantificabile in oltre 50 milioni di Euro ogni anno.
CASISTICA
I casi nei quali si ricorre a questo strumento riguardano normalmente sinistri stradali, ma in realtà qualsiasi tipologia di danno arrecato al dipendente che abbia avuto come conseguenza l’impossibilità per quest’ultimo di recarsi al lavoro, in conseguenza delle lesioni fisiche subite determina il diritto di agire in rivalsa verso il responsabile da parte del datore di lavoro (Danni causati da insidia stradale e cattiva manutenzione delle strade pubbliche, danno arrecato da animali, rovina di un edificio, etc.).
Pertanto se un lavoratore dipendente viene tamponato mentre si trova alla guida della sua autovettura e riporta lesioni fisiche, il suo datore di lavoro potrà rivalersi nei confronti della stessa compagnia di assicurazioni tenuta a pagare il risarcimento per l’incidente stradale, in quanto anch’egli è parte danneggiata con particolare riguardo agli oneri economici costretto a sopportare nonostante la mancata fruizione delle prestazioni lavorative del dipendente, per tutta la durata della sua inevitabile assenza dal posto di lavoro (corrispondente al tempo necessario alla guarigione).
QUALI SONO LE SPESE RECUPERABILI?
Il dipendente infortunato, durante il periodo di inabilità lavorativa, ha diritto sia a non essere licenziato, sia alla conservazione della retribuzione, tuttavia l’I.N.A.I.L. o l’I.N.P.S. nel caso l’infortunio avvenga in occasione non lavorativa (ad esempio nei giorni di riposo), erogando le rispettive prestazioni secondo quanto previsto nei contratti collettivi, integrano solo in parte la busta paga del lavoratore. Rimangono, infatti, alcune voci che restano a carico al datore di lavoro.
Le prestazioni degli Enti Previdenziali non comprendono infatti i ratei per la tredicesima, per la quattordicesima, i contributi previdenziali, il premio di produzione, le ferie, i permessi e il T.F.R..
Con la sentenza n. 6132 del 12 novembre 1988, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito la risarcibilità del danno patrimoniale subìto dal datore di lavoro per i costi sostenuti durante l’impossibilità di avvalersi della prestazione lavorativa del dipendente rimasto leso in un sinistro. L’azienda ha quindi diritto ad essere risarcita dal responsabile o dalla sua compagnia di assicurazione in quanto parte lesa, danneggiata di “riflesso” dalle lesioni patite dal proprio dipendente.
PERCHÉ IL DATORE DI LAVORO HA DIRITTO AD UN RISARCIMENTO PER L’ASSENZA DI UN SUO DIPENDENTE LESO DA TERZI?
La rivalsa del datore di lavoro tutela quest’ultimo evitandogli una vera e propria beffa. Se un dipendente, infatti, non può svolgere il lavoro per cui viene pagato a causa di un danno subìto da terzi, il suo datore di lavoro chiaramente viene privato di una prestazione lavorativa e, tuttavia, deve garantire (in tutto o in parte, come abbiamo visto) la retribuzione al proprio lavoratore e subire, molte volte, anche il disagio di dover reperire velocemente una persona che lo possa sostituire (si pensi al caso di lavori stagionali o soggetti a cicli di ordinativi) e l’ulteriore costo per pagare il suo stipendio.
FINO A QUANDO SI PUÒ RICHIEDERE?
Se un tuo dipendente è stato vittima di un danno subito da terzi sia in contesto lavorativo che extra-lavorativo, puoi richiedere il risarcimento che ti spetta anche a distanza di anni. Nello specifico, a seconda dei casi, potrai richiedere fino a 5 anni dalla data del sinistro.
Gli infortuni sul lavoro sono tutti quegli eventi di natura violenta che danneggiano un lavoratore “in occasione di lavoro”, oppure:
- Durante il viaggio abitazione-luogo di lavoro;
- Quando è in pausa
- Mentre soccorre un collega in difficoltà
L’I.N.A.I.L. (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) tutela e indennizza il lavoratore nel caso subisca infortuni sul lavoro, ma esistono alcune voci di danno che l’I.N.A.I.L. non risarcisce, come il danno differenziale. può essere chiesta all'assicurazione del datore di lavoro
Infatti le prestazioni INAIL sono dovute in ragione del verificarsi dell’infortunio sul lavoro, mentre il danno differenziale presuppone anche la sua configurabilità come illecito che sia prodotto a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo. Il danno differenziale dunque spetta anche a colui il quale, pur percependo già una rendita INAIL, dimostri di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello riconosciutogli e ristoratogli dall’ente previdenziale.
Ci occupiamo anche di:
- Danni ad immobili;
- Danni causati da insidia stradale e cattiva manutenzione delle strade pubbliche;
- Danni subiti in ambito scolastico;
- Danni subiti in ambito sportivo;
- Danni cagionati da animali;
- Danni cagionati dalla navigazione marittima e aerea;
- Danni cagionati da incendio;
- Danni da rovina di edificio o difetti di costruzione;
- Danno da vacanza rovinata;
- Indennizzi da polizze assicurative,
- Danni da merce difettosa)
